IL RETTORE Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio 2011; Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 2012; Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013; Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con D.R. n. 847 del 18 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2016; Vista la delibera di approvazione delle modifiche di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 5 marzo 2019 inviata al MIUR con pec n. 19647 del 7 marzo 2019; Vista la nota prot. n. 2019-m_piAOODGFIS-0008012 del 3 maggio 2019 del MIUR con la quale sono state proposte delle osservazioni al testo inviato; Vista la delibera n. 04.01 del 14 maggio 2019 con cui il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo contenente le modifiche richieste dal MIUR con la nota sopra indicata; Vista la delibera n. 04.01 del 14 maggio 2019 con cui il Senato accademico ha approvato il testo dello statuto dell'Ateneo contenente le modifiche richieste dal MIUR con la nota sopra indicata; Decreta: E' emanato lo statuto di Ateneo nella formulazione di seguito riportata: Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo Art. 1 Natura e finalita' 1. L'Universita' degli studi di Palermo, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta Universitatum sottoscritta dalle universita' europee. Sua precipua finalita' e' la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico. 2. L'Universita' e' una comunita' di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilita', professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo. 3. L'Universita' opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione europea e con le comunita' scientifiche di riferimento anche a livello internazionale. 4. Nel rispetto del principio di democraticita' l'Universita' garantisce piena liberta' di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione. 5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico. 6. L'Universita' ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 7. L'Ateneo garantisce pari opportunita' senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta. 8. L'Ateneo garantisce altresi' il rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonche' nella stessa attivita' lavorativa. 9. L'Universita' promuove il miglioramento continuo del sistema di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche, di ricerca, terza missione e supporto agli studenti, attraverso procedure di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, secondo criteri di indipendenza, terzieta' e trasparenza. A tali fini l'Universita' istituisce anche appositi meccanismi premiali, in modo da determinare una corretta gestione delle risorse e una programmazione coerente ed efficace degli interventi.